Con unos datos normativos prácticamente idénticos a los de España, en Derecho italiano también, el control registral de la “legalidad” de los actos inscribibles en el Registro Mercantil se limita a la nulidad de pleno derecho (o inexistencia) y no se extiende al cumplimiento de aquellos requisitos legales o estatutarios que permiten la impugnación de los acuerdos sociales correspondientes:
E in quest'ordine di idee si è precisato che i) il controllo da parte dell'ufficio del registro sulla validità dell’atto non sarebbe in linea con la logica che prevede un termine brevissimo (cinque giorni dalla presentazione della domanda) per dare esecuzione alla richiesta e con l'inadeguatezza delle strutture deputate a questa attività e, che ii) è certamente riscontrabile il fatto che il conservatore dell'ufficio è totalmente privo, per legge, di poteri istruttori rispetto al giudice in sede di giurisdizione volontaria.
A tacer d'altro, e facendo riferimento alla mens legis, occorre anche sottolineare che la relazione al Dpr. 581/1995 espressamente riporta che l’ufficio è dotato della funzione di controllo sulla veridicità ed esistenza di quanto soggetto a registrazione, e senza sottintesi non ammette che tale accertamento si estenda a qualsiasi verifica di validità. E questa indicazione è poi coerente con il fatto che, in via sostanziale, la natura dell'ufficio del registro delle imprese è puramente amministrativa e, tale aspetto, più di ogni altro, dovrebbe indurre ad escludere che lo stesso possa estendere il proprio controllo ad elementi quali, per l'appunto, la validità sostanziale di un atto, che, in assenza di precise ed espresse deroghe di legge, sono di esclusiva competenza del giudice ordinario in sede contenziosa…
E' difficile ipotizzare che sussista un interesse pubblico a impedire l’iscrizione o il deposito di atti viziati in quanto per così dire instabili (in virtù della loro attuale contendibilità giudiziaria) e, al contrario, è forse ravvisabile una particolare considerazione alla conoscibilità di tutti gli atti sottoposti a pubblicità, a prescindere da valutazioni relative alla invalidità degli stessi. E la dimostrazione sembra quasi ovvia: un atto giuridico, ancorché invalido, prima di tale pronuncia deve essere considerato venuto in essere e pertanto valido. Come tale, l'atto anche ove asseritamente invalido, è anche rappresentativo di un determinato centro di imputazione e conseguentemente fino ad una pronuncia di invalidità è destinato a produrre effetti giuridici rilevanti e, quindi, la mancata iscrizione provocherebbe altresì un grave pregiudizio alle ragioni dei terzi che in ipotesi volessero esercitare tutti i loro diritti
Angelo ANGARANO, La natura del controllo dell'ufficio e del giudice del registro e «l’esclusione, almeno tendenziale, dell’indagine sulla legittimità sostanziale dell’atto»; nota a Conservatore del registro delle imprese di Taranto, det. n. 60 dell'11 luglio 2013 (Sanesi); a Tribunale di Taranto, Giudice del registro delle imprese, ord. 19 settembre 2013 (Genoviva); nonché a Tribunale di Taranto, prima sezione civile, ord. 19 dicembre 2014, D'Errico (Pres.) Federici (Rel.)
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